MODELLI INDUSTRIALI
I modelli industriali sono regolamentati dal Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n.30.
Modelli di Utilità
Possono costituire oggetto di brevetto per modelli di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia, o comodità di applicazione, o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.
Il brevetto per macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.
Gli effetti del brevetto per modelli di utilità si estendono ai modelli che conseguono pari utilità, purché utilizzino lo stesso concetto innovativo.
Durata
I modelli di utilità industriale in Italia durano 10 anni . All'atto del deposito si pagano le tasse di validità per cinque anni oppure per l'intera validità.
Estensioni all'estero
Si possono estendere all'estero i modelli depositati in Italia godendo della priorità della data di deposito entro 12 mesi.
Modelli e Disegni Ornamentali
Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le prestazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.
Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.
Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.
Registrazione Multipla
Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per più disegni o modelli, purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'Accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con Legge 22 maggio 1974, n. 348.
Salvo il disposto del comma 1 e dell'articolo 40, non è ammessa la domanda concernente più registrazioni ovvero una sola registrazione per più disegni e modelli. Se la domanda non è ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda alla parte ammissibile con facoltà di presentare, per i rimanenti disegni e modelli, altrettante domande che avranno effetto dalla data della prima domanda.
La registrazione concernente più modelli o disegni può essere limitata su istanza del titolare ad uno o più di essi.
Durata
I modelli ornamentali e i modelli multipli ornamentali hanno una durata massima di 25 anni dalla data di deposito. All'atto del deposito si pagano le tasse per i primi cinque anni di validità, i rinnovi successivi si effettuano di cinque anni a cinque anni. Lettera d'Incarico (Italia).pdf
Estensioni all'estero
I modelli ornamentali si possono estendere all'estero godendo della priorità della data di deposito in Italia entro sei mesi.
Modelli Internazionali
In applicazione dell'Accordo dell'Aia si possono depositare i modelli ornamentali in modo contemporaneo in 60 Stati (pdf), oppure effettuare le estensioni in modo singolo nei paesi di interesse.
Modelli Comunitari
Dal 1° aprile del 2003 si possono depositare i modelli e disegno comunitari. Attualmente con una sola domanda si possono registrare modelli e disegni validi in 27 Paesi della Comunità Europea (dal 10 luglio 2013) .
AGGIORNAMENTI
Legge 24 luglio 2023, n. 102 - Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
Legge 24 luglio 2023, n. 102 - Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
Art. 2 - Protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere.
1. Dopo l'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente:
<< Art. 34-bis (Protezione temporanea dei disegni e modelli). - 1. Chi ne ha interesse può richiedere la protezione temporanea di disegni o modelli che figurano in un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento. La protezione è disposta con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy.
2. La protezione di cui al comma 1 attribuisce la priorità della domanda di registrazione, a condizione che detta domanda sia depositata entro sei mesi dalla data di esposizione dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati.
<< Art. 34-bis (Protezione temporanea dei disegni e modelli). - 1. Chi ne ha interesse può richiedere la protezione temporanea di disegni o modelli che figurano in un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento. La protezione è disposta con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy.
2. La protezione di cui al comma 1 attribuisce la priorità della domanda di registrazione, a condizione che detta domanda sia depositata entro sei mesi dalla data di esposizione dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati.
3. La priorità di cui al comma 2 risale alla data di esposizione dichiarata nella richiesta di protezione temporanea e verificata dall'ufficio italiano brevetti e marchi. Quando più disegni o modelli identici ottengono la protezione di cui al comma 1 nella medesima data, la priorità è attribuita al disegno o modello per il quale è stata depositata per la domanda di registrazione.