Brevetti d'Invenzione Industriale
Secondo quanto recita la legge italiana in materia, Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 , il brevetto d'invenzione industriale conferisce i seguenti diritti di brevetto:
art.1 - I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previsti da questo decreto. Tale facoltà esclusiva si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce, ma si esaurisce una volta che il prodotto stesso sia stato messo in commercio dal titolare del brevetto o con il suo consenso nel territorio dello Stato.
La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione: a) gli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale, b) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati.
Oggetto del Brevetto
Art.45 - Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere una applicazione Industriale.
Non sono considerate come invenzioni ai sensi del precedente comma in particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori;
c) le presentazioni di informazioni.
Le disposizioni del comma che precede escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanti tali.
Non sono considerati come invenzioni ai sensi del primo comma, i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati.
Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse. Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.
Novità
Art. 46 - Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.
Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.
E' pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto europeo o internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma precedente e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi.
Le disposizioni dei precedenti commi non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione.
Durata
In Italia il brevetto d'invenzione dura venti anni (se vengono pagate regolarmente le tasse di annualità). All'atto del deposito, in Italia, a partire dal 1.1.2008, si pagano le tasse di deposito comprensive delle prime quattro annualità. Il brevetto non può essere rinnovato dopo i venti anni, né può essere prorogata la durata.
Estensioni all'estero
Le estensioni all'estero devono avvenire preferibilmente entro dodici mesi dalla data di deposito.
Si può depositare all'estero in modo singolo con tutti gli Stati che abbiano rapporti di reciprocità con lo Stato italiano. Esistono degli accordi internazionali per facilitare il deposito contemporaneo in più Stati, il Brevetto Europeo (attualmente 38 Paesi), il Brevetto PCT (Patent Cooperation Treaty- attualmente 152 Paesi - 10.12.2018).
Estensioni territoriali Italia>Estero ed Estero>Italia
Estensioni territoriali di domande PCT e EP (Brevetti Europei) e mantenimento in validità di tali titoli di tutela. Documento necessari:
- Lettera d'Incarico (POA -Patent Office Attorney);
- Testo di concessione (descrizione, rivendicazioni,disegni);
- Traduzione nella lingua ove si richiede l'estensione della descrizione, rivendicazioni e riassunto.
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